Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’associazione culturale e di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “Associazione culturale L’ERBA CANTA”, A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36-37-38 del Codice Civile, del D.Lgvo. n. 460/97 e L. n. 383/2000.

 

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede legale a Firenze in via Sdrucciolo de’ Pitti 7.

 

Art. 3 Attività costituenti l’oggetto sociale

L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali ed ha per scopo:

-la divulgazione, la tutela, la promozione e la valorizzazione degli ambienti naturalistici, culturali e artistici;

-la promozione di scambi culturali e colturali, attività culturali, formative, informative, ricreative, artistiche e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo al benessere e alla crescita ecologico-ambientale, culturale e civile della comunità;

-la promozione e la diffusione della cultura del viaggiare nel pieno rispetto degli habitat naturalistici;

-l’autoproduzione e, la riscoperta e il recupero di antichi saperi e pratiche;

-la diffusione di un’agricoltura e di un giardinaggio naturali con pratiche colturali utili al nutrimento e al mantenimento della vitalità di Madre Terra; .

-la promozione di una cultura del non-spreco e del riutilizzo di materiali e risorse con metodi rispettosi dell’ambiente;

-l’esercizio di una cultura del benessere della persona e dell’ambiente.

Per attuare le suddette finalità, l’associazione darà vita a:

-incontri, corsi e seminari, stage, laboratori di approfondimento, consulenze con la finalità di divulgare la conoscenza e l’esperienza pratica;

-gruppi di studio, informazione e approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell’associazione;

-viaggi a carattere ricreativo con il fine di promuovere, conoscere, studiare gli ambienti naturalistici, paesaggistici, culturali del territorio e non solo.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l’associazione potrà avviare iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’associazione può promuovere varie attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie, in particolare:

-documentare, ordinare e studiare, con particolare riferimento all’uso di strumenti multimediali e informatici, i materiali naturalistici, paesaggistici, artistici che si riferiscono alle esperienze culturali del territorio e non solo;

-promuovere studi e ricerche scientifiche nell’ambito delle discipline naturalistiche, storiche, artistiche e pubblicarne i risultati;

-partecipare a iniziative e eventi fieristici;

-pubblicare notiziari e periodici informativi sulle attività svolte nel territorio e non solo;

-effettuare attività di promozione anche attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei;

-promuovere opportunità formative, educative e percorsi didattici sulla natura e sulle diverse tipologie di espressione attraverso la fotografia e la comunicazione multimediale;

-organizzare iniziative culturali, sociali e ricreative volte a promuovere opportunità di socializzazione, di conoscenza, di scambio di esperienze;

-promuovere e attuare ogni altra utile iniziativa di carattere culturale, ambientale, sociale, turistica ed economica, in linea con gli scopi statutari, in modo da favorire la divulgazione della cultura e delle sue diverse forme di espressione;

-esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali o marginali e, comunque, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle suddette finalità.

L’associazione potrà in via semplificata e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

-organizzare convegni, manifestazioni e conferenze;

-ideare e realizzare spettacoli, mostre e presentazioni;

-collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari, e aziende proponendo e organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione a carattere educativo, culturale e artistico; progettazione di servizi e eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;

-organizzare e promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità; -avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;

-servirsi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone associate e non;

-stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione; in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soci e a terzi prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci;

-svolgere qualsiasi attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

 

Art. 4 – Durata

La durata è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con decisione dell’assemblea dei soci.

 

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire:

-le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età;

-i circoli e gli Enti, anche esteri, che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelle dell’associazione;

-gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, umanitari e culturali.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, recapiti e residenza;

2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;

3) consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modificazioni ed integrazioni;

4) gli stranieri dovranno esibire e produrre idonea documentazione che attesti la loro regolarità nella permanenza in Italia.

E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione al Libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell’Associazione, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione.

 

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di:

-di partecipare all’Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;

-di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere di:

  • di rispettare il presente statuto e i regolamenti dell’Associazione;
  • di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
  • di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
  • di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

I soci potranno effettuare a titolo di donazione o su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità.

I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Il socio cessa di far parte dell’associazione:

  • per dimissioni;
  • per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
  • per radiazione;
  • per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sociali il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

  • avvertimento;
  • ammonizione;
  • diffida;
  • sospensione a tempo limitato;
  • e radiazione.

 

Art. 7 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

-da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;

-da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;

-da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

-dalle quote sociali annuali dei soci;

-eventuali quote supplementari dei soci;

-eventuali contributi volontari dei soci;

-eventuali contributi volontari di terzi;

-eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano alle iniziative promosse dall’associazione;

-donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

-contributi da organismi internazionali, statali;

-rimborsi derivanti da convenzioni;

-entrate da rendite patrimoniali;

-entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;

-proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e da manifestazioni;

-ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

 

Art. 8 – Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente
  • Collegio dei Provibiri (facoltativo).

 

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso scritto, anche per posta elettronica, con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima.

 

Art. 11 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– elegge il Consiglio Direttivo;

– approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo;

– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

 

Art. 12 – Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria è convocata:

– tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 – Convocazione Assemblea

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

 

Art. 14 – Libro dei verbali

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

 

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri ed un massimo di 5 consiglieri eletti fra i soci, e restano in carica per un periodo massimo di 4 anni come stabilito in sede di nomina e comunque fino a quando l’assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità di eventuali altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato, quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo (entro il 30 settembre) e quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre, in tal caso i restanti amministratori nomineranno il terzo mancante fino al termine del mandato complessivo.

Il Consiglio Direttivo deve:

– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– redigere il rendiconto economico-finanziario;

– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

– formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

– nominare, in caso di necessità, commissioni con compiti e poteri particolari;

– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

– favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

 

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

 

 

Art. 17 – Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista dall’art. 21 del Codice Civile.

 

Art. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento l’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento stesso delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’eventuale organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

 

Art. 19 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.